MARCO DELLA LUNA. VACCINAZIONE FORZATA: CONSIGLI AI SANITARI

CONSIGLI AI SANITARI SU COME RESISTERE ALLA VACCINAZIONE FORZATA

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Marco Della Luna é dott. in legge e psicologia, avvocato, saggista ed esperto in tecniche di dominazione e condizionamento, economiche, psicologiche, giuridiche e religiose.

Il consiglio di chiedere una moratoria in attesa che si accerti la tossicità o non tossicità di questo o quell’ingrediente ha senso. Però l’Asst o il Datore di lavoro risponderanno: d’accordo, prenditi tutto il tempo che ritieni opportuno, ma intanto non lavori, ti sospendo.

Molto più valido è esigere una moratoria in base al Trattato di Norimberga e alla Convenzione di Oviedo, art. 5, dicendo che la moratoria è dovuta perché la Convenzione di Oviedo impone di rispettare il diritto all’informazione del soggetto, diritto che non è soddisfattibile prima del compimento della sperimentazione (dicembre 2022 per Moderna, dicembre 2023 per Pfizer), mentre la convenzione di Norimberga proibisce di testare sull’uomo farmaci in fase sperimentale, senza libero consenso; quindi minacciare un lavoratore di privarlo del lavoro per indurlo a fare da cavia è un grave crimine, specialmente in Italia, la cui Costituzione pone il lavoro a fondamento della Repubblica, cioè della stessa legittimità dell’azione politica, anche legislativa. Quindi l’Ordine e il Datore di lavoro sono diffidati a non dar corso alla minaccia.

Però rimane un grave inconveniente: il sanitario è costretto alla posizione difensiva, appare quello che è in torto, che si deve giustificare, che fa l’egoista in quanto antepone il suo diritto-interesse a lavorare non vaccinato all’interesse della salute dei pazienti e del pubblico.

Noi dobbiamo rovesciare questo paradigma, e lo possiamo fare. Dobbiamo contrattaccare accusando le istituzioni, le case farmaceutiche etc., di aver montato col falso dei tamponi PCR, con le false statistiche, con la falsa ‘costruzione’ dei presupposti legali per la fast track dei vaccini, con le false diagnosi e false/tardive terapie che causano la morte di decine di migliaia di pazienti (in presenza di terapie valide, e nascondendo la causa di questo eccidio mediante le cremazioni senza autopsia), etc. etc. – come da mio recente scritto Vaccinopoli (in breve – in questo blog) e dal libro Operazione Corona, etc. Va contestata anche la lesione dell’art. 32 Cost. perché si viene costretti, sotto ricatto lavorativo, a un atto potenzialmente dannoso o letale, in spregio alla recente direttiva del consiglio di Europa.  

Dobbiamo e possiamo dimostrare che è stata una serie di atti criminali preordinata a imporre la vaccinazione nell’interesse delle case farmaceutiche, con contratti segretati anche sui prezzi ed esenzioni dalla responsabilità per danni, e in modo tale che si debba continuare a vaccinare a causa delle mutazioni provocate dai vaccini. Ricordiamo la lunga storia di tangenti tra big pharma e politici. Quindi non è vero che chi non vuole vaccinarsi sia un egoista, è invece vero che un’organizzazione di criminali non si è fermata davanti a nulla pur di arrivare allo scopo del profitto privato, ma fortunatamente è stata scoperta, è stata denunciata e deve essere contrastata.

In quanto ai giudici competenti, cioè a quale giudice rivolgersi per impugnare il provvedimenti di sospensione:

-se si tratta di provvedimento di sospensione disposta dal Datore di lavoro verso il dipendente, il dipendente ricorrerà al giudice del lavoro del tribunale, richiedendo l’annullamento della sanzione previa sua sospensione urgente;

-se si tratta di provvedimento amministrativo di sospensione da parte dell’Asst (non dall’Ordine, che si limita a comunicare all’iscritto l’avvenuta sospensione da parte dell’Asst – v. art. 5 commi 6,7),  è probabilmente  competente il Tribunale ordinario e non il Tar, perché il provvedimento sospensivo incide direttamente sul diritto soggettivo all’esercizio dell’attività professionale, inde per la tutela dello stesso deve sempre essere data la possibilità di adire un giudice e che questo giudice deve essere quello ordinario, giudice generalmente competente in materia di diritti soggettivi, e che ha il potere di disapplicare i provvedimenti amministrativi invalidi. Che sia il Tribunale ordinario o il Tar, si richiederà la fissazione di un’udienza specifica e urgente per la sospensione della sospensione. Prevedibilmente ci vorranno 15-30 giorni per questa udienza.

06.04.21 Avv. Marco Della Luna. https://marcodellaluna.info/sito/2021/04/06/vaccinazione-forzata-consigli-ai-sanitari/

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