Una nota del Ministero della Salute stravolge le modalità di accesso alla terapia con cannabis medica, dichiara il Dott. Paolo Minacori, farmacista galenico.
In sintesi “chiarisce” che gli estratti di cannabis non fanno parte della tabella dei medicinali ma della tabella II del DPR 309/90 (sostanze da abuso) e che la terapia non può essere recapitata al domicilio del paziente.
Dal 2015 con il DM 9/11/2015 il Ministero della Salute ha regolamentato la terapia con cannabis medica, legale dal 2013.
Da cinque anni (se pur tra mille difficoltà), migliaia di persone hanno accesso alla terapia con benefici enormi e senza alcun effetto avverso (la cannabis dal punto di vista tossicologico non ha una dose “letale”).
L’Ufficio Centrale per gli Stupefacenti del Ministero invia ieri una nota di “chiarimento” al citato decreto – dopo cinque anni! – prendendo spunto da una recente monografia tedesca sugli estratti, precisando che la nostra normativa non prevede che le preparazioni possano essere allestite prima e poi vendute, ma solo dietro presentazione di ricetta medica (preparazioni estemporanee). Su questa precisazione dell’Ufficio, se si vuole, nulla quaestio. Ma poi aggiunge che non possono essere preparati gli estratti per la terapia orale (olii e oleoresine – che rappresentano il 90% delle terapie – ) perché tali forme farmaceutiche non sono inserite nella tabella dei medicinali, ma nella tabella II del DPR 309/90, ricordo che nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Infine, la circolare precisa che le terapie non possono essere recapitate a casa del paziente. Si valuti che in Italia le farmacie che preparano cannabis medica in laboratorio galenico saranno un centinaio e che la maggior parte del prepararti sono spediti al domicilio dei pazienti.
Questi In particolare i punti controversi, scrive su facebook il Comitato pazienti cannabis medica:
[…] tutte le attività in materia di sostanze stupefacenti non espressamente previste e disciplinate dal vigente assetto normativo sono da considerarsi vietate.
[…] Lo specifico quadro normativo esclude le seguenti possibilità:
1) allestimento di “formule officinali” a base di Cannabis, compreso l’allestimento di multipli in scala ridotta, possibilità non prevista nello specifico caso in questione;
2) allestimento di forme farmaceutiche diverse e vie di somministrazione diverse da quelle indicate dal decreto ministeriale 9/11/2015; si ricordi che le resine e gli olii (oleoresine) sono inclusi nella tabella II, allegata al DPR 309/90, e non nella tabella dei medicinali.
[…] Tale materia prima deve essere impiegata solo per l’allestimento di preparazioni magistrali estemporanee per un determinato paziente.
[…] La consegna a mezzo pacco postale o mediante agenzia di trasporto o corriere privato, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del menzionato DPR 309/90 è prevista solo per il commercio dei medicinali tramite buono acquisto e non per la dispensazione con ricetta medica.
Si attendono chiarimenti dal Ministero.